Infortunio sul lavoro: come tutelarsi

Nell’accezione comune con il termine infortunio viene descritto un evento accidentale con effetto lesivo. Secondo la definizione riscontrabile nel diritto positivo “Infortunio sul lavoro” è quell’evento occorso al lavoratore per causa violenta riconducibile ad un fatto verificatosi durante l’esercizio dell’attività lavorativa, che ha generato la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Ai fini dell’assicurazione sugli infortuni non rilevano dunque tutti gli eventi, ma solo quelli che producono una data menomazione dell’integrità psico fisica (art. 13 D.Lgs 23.2.2000 n. 38). L’evento per poter essere qualificato come infortunio sul lavoro, secondo l’art. 2 del D.Lgs 1124/1965 deve:

-         essere avvenuto in occasione di lavoro;

-         essere stato determinato da una causa violenta;

-         aver comportato una determinata inabilità.

Per occasione di lavoro si intendono tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno per il lavoratore, tanto che dipenda da fattori o situazioni proprie del lavoratore (per esempio caduta accidentale) sia che il danno provenga dall’apparato produttivo (per esempio la rottura di un macchinario, l’esplosione di un agente chimico ecc.).

Si ravvisa la sussistenza di causa violenta, tutte le volte in cui un’azione o un evento fortuito, rapida e concentrata nel tempo, proveniente dall’ambiente lavorativo, vince la resistenza del corpo umano, e provoca una lesione. Rientrano nella fattispecie le lesioni provocate da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche.

La denuncia dell’infortunio

Il lavoratore è obbligato da dare immediata notizia dell’infortunio al datore di lavoro a pena della perdita del diritto all’indennità temporanea per i giorni antecedenti quello in cui il datore ha effettiva conoscenza del fatto. Il lavoratore devew far pervenire al datore i certificati medici attestanti l’inizio, la continuazione e la definizione della malattia conseguente all’infortunio. A sua volta il datore di lavoro, entro due giorni dalla notizia (coincidente con la consegna da parte del lavoratore del primo certificato medico), ha l’obbligo di denunciare l’infortunio all’INAIL.

La denuncia all’istituto a partire dal 22.3.2016 ha la valenza della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, obbligatoria in precedenza per il datore (D.lgs 151/2015).

Il ruolo e gli obblighi del medico

 Il medico che ha notizia dell’infortunio redige il certificato e lo invia telematicamente all’Inail. Egli ha inoltre l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria i casi di malattia di probabile origine professionale e di infortunio con prognosi superiore a 20 giorni o che procura una lesione per cui è prevista la perseguibilità d’ufficio o quelli cagionati dal mancato rispetto delle norme di tutela per la prevenzione degli infortuni. Per gli infortuni in ambito agricolo con prognosi superiore a tre giorni il medico ha l’obbligo di inoltrare personalmente la denuncia. Le prestazioni sanitarie necessarie per la cura degli infortuni sul lavoro sono esenti da ticket sanitari con talune limitazioni. Le prestazioni sanitarie di tipo medico-legale sono a carico dell’Inail.

Le visite di controllo presso l’Inail

L’Istituto aperta la posizione convoca l’assicurato a visita di controllo e definisce la pratica liquidando le prestazioni spettanti

Le prestazioni

Le prestazioni erogabili in caso di infortunio o malattia professionale sono assistite dalla garanzia dell’automaticità delle prestazioni”, per questo principio l’Inail tutela i lavoratori mediante l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.  Tale principio non si applica agli infortuni in ambito domestico, per i quali il diritto decorre dal giorno successivo alla data del pagamento del premio. Per i lavoratori autonomi il diritto alle prestazioni resta sospeso, per le sole prestazioni economiche, fino al versamento del premio dovuto.

Le prestazioni economiche erogate dall’Inail, ad esclusione dell’indennità di temporanea e dell’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione e non sono pignorabili né cedibili.

L’indennità giornaliera

È una prestazione economica finalizzata a indennizzare il lavoratore della perdita della capacità di produrre reddito causata dall’astensione dall’attività lavorativa. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o anche di malattia professionale - che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa - a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica, senza limiti di tempo.

L’Inail eroga l’indennità giornaliera nella misura del:

60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno

75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

In caso di ricovero dell’assicurato in un istituto di cura, l’Inail può ridurre di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni. La maggior parte dei contratti collettivi prevede l’integrazione al 100% della retribuzione.

L’indennità di temporanea si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l'evento. Per alcune categorie di lavoratori il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo in base alla qualifica di assunzione del lavoratore.

L’indennità è soggetta a tassazione Irpef. La trattenuta viene effettuata dall'Inail che rilascia all'assicurato la relativa certificazione fiscale. L’erogazione della prestazione cessa a decorrere dal giorno in cui il lavoratore, secondo il giudizio del servizio medico legale dell’istituto, sia in grado di riprendere il lavoro. In caso di ricaduta, ovvero la riproposizione di uno stato di inabilità temporanea assoluta, riconducibile all’infortunio come ulteriore conseguenza di esso o recrudescenza della lesione conseguita, il lavoratore denuncia lo stato di inabilità inviando il certificato medico all’istituto che provvede alla riapertura della posizione. In questo caso viene attribuita l’indennità fino alla guarigione. Essa è calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 15 giorni precedenti la ricaduta. In caso di disoccupati o occupati con retribuzione inferiore si fa riferimento alla retribuzione percepita al momento dell’infortunio.

La recidiva, a differenza della ricaduta, presuppone la completa guarigione dalla malattia, e consiste in una ripresentazione della stessa: in tal caso è come se si trattasse di un evento del tutto nuovo, svincolato dal primo. La posizione viene aperta ex novo con applicazione della franchigia di 4 giorni di cui si è detto sopra.

Incompatibilità

L’indennità per inabilità temporanea assoluta ha natura sostitutiva della retribuzione, per questo motivo non è cumulabile, fino alla concorrenza del relativo ammontare, con l’indennità di malattia, di maternità, con il trattamento di integrazione guadagni o altre simili prestazioni erogate dall’Inps.

Le conseguenze permanenti dell’infortunio: l’indennizzo in capitale

Quando il lavoratore a causa dell’infortunio consegue una menomazione permanente della integrità psico-fisica, accertata con giudizio medico – legale, egli ha diritto ad un indennizzo per il danno biologico.

In particolare è prevista una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.

La prestazione è erogata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” prevista dal d.m. 12 luglio 2000, in una unica soluzione e in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.

I soggetti con postumi inferiori al 6% (non aventi diritto all’ indennizzo) o con postumi dal 6% al 15% (con indennizzo in capitale) possono richiedere l’aggravamento del grado di menomazione entro 10 anni dalla data dell’infortunio e 15 anni dalla data di denuncia della malattia professionale.

La rendita

Nel caso di menomazione permanente per cui è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100% al lavoratore viene attribuita una rendita.

Anche tale prestazione non è soggetta a tassazione Irpef ed è riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data. Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

La liquidazione viene effettuata in relazione al grado della menomazione, valutato sulla base di una apposita ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.

In base alla vigente normativa, l’importo della rendita viene calcolato sulla base di: - una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000

- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/tecnopatico di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti”.

Approfondiremo nei capitoli che seguiranno le problematiche correlate agli istituti trattati.

 

Fonti A. De Matteis, S. Giubboni “ infortuni sul lavoro e malattie professionali, Giuffrè, Milano, 2005

D. Seghieri, Diritti sociali, L&P editrice, Lucca, 2018

www.inail.it