L’Inps non può sospendere la prestazione assistenziale senza aver avvisato il pensionato


Importante decisione del Tribunale di Lecce 

 

Accade spesso che l’Inps sospenda le prestazioni assistenziali il cui godimento è condizionato al mancato superamento di limiti reddituali senza preavvisare il beneficiario.

Così il pensionato si vede all’improvviso venir meno la prestazione senza conoscerne le motivazioni e senza poter apprestare idonee difese. Anche perché accade spesso che la sospensione della prestazione per motivi reddituali viene effettuata dall’istituto solo su basi previsionali, dunque ipotizzando il superamento del limite reddituale per l’anno in corso, senza poter fondare l’accertamento su dati reali, visto che il consolidamento del reddito del pensionato, con l’applicazione di deduzioni fiscali o altri elementi che incidono sulla sua formazione, si possono conoscere solo con la presentazione della dichiarazione fiscale che si fa dopo che si è concluso l’anno di imposta.

Il Tribunale di Lecce (Giudice del Lavoro dr Amato Carbone), in accoglimento totale del ricorso in via d’urgenza proposto dal nostro studio, ha ribadito i principi cardine della materia, stabilendo la sussistenza di un “onere procedimentale” a carico dell’istituto che non può sospendere o revocare la prestazione senza preavvisare il beneficiario.

D’altro canto, in tema di procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici, già il D.P.R. 21.09.1994 n. 698 all’art. 5 c. 5 aveva stabilito che <Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione>. Il che vuol dire, da un lato, che sussiste un preciso onere di notifica del provvedimento di sospensione, dall’altro, che non si può procedere a sospensione se non sia stata ”accertata” l’insussistenza dei requisiti. E l’accertamento effettivo del superamento del limite reddituale può essere effettuato solo con riferimento a dati certi, consolidati nella dichiarazione fiscale.

Il Tribunale, accogliendo il ricorso proposto da una pensionata, ha evidenziato che “La scelta di interrompere in via prognostica l’erogazione della prestazione sin dal mese di marzo e con le modalità sopra descritte (ndr senza alcun preavviso) si pone in contrasto con Cass. 21529/16 (e giurisprudenza conforme) nonché con i principi di correttezza e buona fede non essendo stata effettuata alcuna preventiva comunicazione alla ricorrente”.

Invero, la suprema Corte di Cassazione con la sentenza richiamata aveva statuito già nel 2016 che “Il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 L. 30/03/1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.) (tra le altre cose spese mediche, contributi, donazioni liberali ecc.).

Da tanto discende che per procedere alla sospensione e poi alla revoca del beneficio, l’ente previdenziale debba avviare un procedimento di accertamento che si concluda con un provvedimento da notificarsi al pensionato, onde consentire l’esercizio del diritto di difesa. Sotto il profilo dei requisiti amministrativi, il reddito da prendere in considerazione è quello imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili.

Nel seguito riportiamo il testo della decisione (Tribunale di Lecce - Ord. 14.06.2023, est. A. Carbone) .https://drive.google.com/file/d/1iOXYqjzL9CdVwtTlCCCTZ3NNvTD_mcMb/view?usp=sharing